Art. 2.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro i beni paesaggistici).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di beni paesaggistici, attraverso la modifica del capo II del titolo II della parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 e con l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni del medesimo decreto legislativo e del codice penale.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) trasformare la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 734 del codice penale nel delitto di danneggiamento di bene paesaggistico, stabilendo le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a quattro anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 50.000 euro; prevedere una fattispecie di reato di danneggiamento colposo, con riduzione della pena;

          b) riformulare, trasformandola in delitto, la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente i lavori di qualsiasi genere eseguiti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione dell'autorità competente o in difformità da essa, prevedendo sanzioni analoghe a quelle stabilite per il delitto di cui alla lettera a) ed estendendone l'applicabilità ai casi di inosservanza del divieto di esecuzione o dell'ordine di sospensione dei lavori, impartiti a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 42 del 2004; rivedere il sistema delle aggravanti previste al comma 1-bis del medesimo articolo 181, disciplinando i casi in cui i lavori illeciti ricadano in parchi archeologici o aree di

 

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interesse archeologico ovvero abbiano comportato la realizzazione di nuove volumetrie o aumenti della volumetria originaria superiori a una misura da determinare specificamente; confermare l'esimente di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 181; confermare che con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e prevedere la confisca di quanto sequestrato;

          c) prevedere il delitto di frode in materia paesaggistica, costituito dal fatto di chi, al fine di commettere i delitti di cui alle lettere a) e b), ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica, anche solo parzialmente, materialmente o nel contenuto, la prescritta documentazione ovvero fa uso di documentazione falsa, stabilendo le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a sei anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 10.000 euro;

          d) prevedere che il sequestro effettuato ai sensi degli articoli 253 e 354 del codice di procedura penale si estenda alle cose mobili e immobili utilizzate per la commissione dei reati di cui alle lettere a) e b);

          e) prevedere, in relazione ai reati di cui alle lettere a) e b), l'applicabilità delle sanzioni accessorie dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o dalle attività professionali o imprenditoriali, previste, rispettivamente, dagli articoli 289 e 290 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti temporali ivi indicati e graduando la durata della sanzione accessoria in relazione alla gravità dell'illecito;

          f) prevedere, in relazione ai reati di cui alle lettere a) e b), che la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 165, primo comma, del codice penale, qualora ricorrano determinati presupposti, riferiti alla capacità economica, all'ufficio pubblico o all'attività professionale o imprenditoriale del reo, da individuare tassativamente, secondo le modalità

 

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e nei tempi indicati dal giudice nella sentenza di condanna;

          g) prevedere, in relazione ai reati di cui alle lettere a) e b), una figura speciale di ravvedimento operoso, stabilendo una riduzione delle pene previste, nella misura da uno a due terzi, nell'ipotesi in cui il colpevole si adoperi per evitare che l'attività criminosa produca maggiori effetti lesivi del paesaggio o per eliminare o limitare gli effetti già prodotti; estendere anche al delitto di cui alla lettera a) la causa di estinzione di cui all'articolo 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
      4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
      5. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 e osservando le procedure di cui al comma 4, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.